Lodo arbitrale - Impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione - Cessione di partecipazioni societarie - Termini di decadenza ex art. 2475 c.c.- Tutela del socio ex art. 2388.4 c.c..
Il tribunale arbitrale ha rigettato tutte le domande presentate dagli attori e dai
liquidatori volte all'annullamento della delibera avente ad oggetto la cessione
di partecipazioni societarie. Da
un lato, l'arbitro ha accertato la decorrenza del termine perentorio di 90
giorni necessario per intraprendere l'impugnativa, ribadendo che il dies a quo della decadenza coincide con l'assunzione della delibera; dall'altro
lato, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione promossa dagli ex soci
giacché la delibera non era basata su una lesione di un loro diritto soggettivo.
Affinché i soci possano esperire l'zione prevista dall'art. 2388.4 c.c. non è
sufficiente una mera violazione di una norma legale o statutaria in nome di un
interesse diffuso alla legalità dell'azione amministrativa. L'arbitro ha
avallato, dunque, un'interpretazione restrittiva dell'art. 2388.4 c.c. basato
sulla necessità che sia qualche cosa di più e di altro, consistente in un pregiudizio nella sfera
giuridica personale del socio, che incida direttamente su un suo diritto
personale.
Arbitrato
n. 2/2025. con sede presso la Camera arbitrale Leone Levi della Camera di
Commercio delle Marche.