Come richiesto dal genitore che si è opposto al precetto notificato dall'altro genitore, il giudice di pace ha disposto la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza che obbligava il padre al pagamento dell'assegno di mantentimento della figlia alla madre. Il giudice ha riconosciuto che, venendo meno il presupposto sostanziale dell'attribuzione patrimoniale (l'essere la figlia a carico della madre con la quale conviveva), la madre non è più titolare di alcun diritto di pagamento dell'assegno.